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Sez. 1, Sentenza n. 13221 del 09/12/1991 (Rv. 474956 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive | Cessione di un credito successiva alla definitiva ammissione al passivo fallimentare - Efficacia nei confronti del fallimento - Notificazione al medesimo - Sufficiente - Esclusione - Insinuazione tardiva - Necessità.
Stato
decisa il 1991-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474956-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive

Nel caso di cessione di un credito successiva alla sua definitiva ammissione al passivo fallimentare, il cessionario può far valere le proprie ragioni non con la mera notificazione della cessione al fallimento, ma mediante l'insinuazione tardiva, ai sensi dell'art. 101 legge fall., essendo necessario che il giudice fallimentare verifichi l'effettività della cessione stessa e l'insussistenza di cause preclusive del credito, nei confronti del fallimento, in relazione al nuovo titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)