Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14859 del 07/06/2018 (Rv. 650978 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | IVA - Dichiarazione - Errore del contribuente - Emendabilità - Presupposti e limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In materia di IVA, la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia di fatto che di diritto, è sempre emendabile quando possa derivarne l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi di quelli che sarebbero dovuti: tuttavia, ove la legge subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e quindi inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale), salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1428, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)