Sez. 3, Sentenza n. 7328 del 26/05/1981 Ud. (dep. 22/07/1981) Rv. 149890 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - REALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONTATTO FISICO TRA SOGGETTO ATTIVO E COSA DA ASSICURARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - REALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONTATTO FISICO TRA SOGGETTO ATTIVO E COSA DA ASSICURARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale è costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi Azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)