Sez. 3, Sentenza n. 21029 del 03/02/2015 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263980 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Omesso esame di un motivo di appello astrattamente insuscettibile di accoglimento - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)