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Sez. 1, Sentenza n. 3669 del 22/07/1978 (Rv. 393184 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE - IN GENERE - MODELLO "TRE A" EX RDL N 1516 DEL 1937 - FUNZIONE - ATTO DI IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - INCLUSIONE NELLO STESSO ATTO DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI GRAVAME DELL'UFFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ATTO DI IMPUGNAZIONE DELL'UFFICIO - NATURA - MERA MEMORIA DIFENSIVA - TEMPESTIVITA DELLA IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393184-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE - IN GENERE - MODELLO "TRE A" EX RDL N 1516 DEL 1937 - FUNZIONE - ATTO DI IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - INCLUSIONE NELLO STESSO ATTO DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI GRAVAME DELL'UFFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ATTO DI IMPUGNAZIONE DELL'UFFICIO - NATURA - MERA MEMORIA DIFENSIVA - TEMPESTIVITA DELLA IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In materia di imposte dirette il modello dell'amministrazione finanziaria denominato "tre a", previsto dalla abrogata normativa del RD 8 luglio 1937 n 1516, era predisposto per la notificazione della decisione tributaria e della correlativa dichiarazione di appello dell'ufficio e resta applicabile in via transitoria ai sensi dell'art 43 del DPR n 636 del 1972 per le controversie pendenti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie. Esso peraltro poteva valere, e vale nel predetto caso in via transitoria, come atto d'impugnazione allorche pervenga non solo al contribuente ma anche al giudice ad quem e contenga specifici e congrui motivi di gravame, non essendo rilevante che nello stesso atto fosse conglobata la notificazione della decisione e la dichiarazione di gravame dell'ufficio. In tal caso, il successivo atto di impugnazione dell'ufficio doveva considerarsi come una mera memoria difensiva di illustrazione dei motivi di impugnazione gia precedentemente proposti. Pertanto, nella suddetta ipotesi, la tempestivita dell'impugnazione va riscontrata in relazione alla data in cui il suddetto modello e pervenuto al contribuente, da essa iniziando a decorrere il termine per l'impugnativa alla commissione tributaria superiore, ed in relazione alla data in cui il modello sia pervenuto al suddetto giudice, data che, per il caso di notifica a mezzo del servizio postale, si identifica in quella di spedizione del relativo atto.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)