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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 21326 del 29/11/2012 (Rv. 624584 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Aventi diritto - Individuazione - Enti pubblici - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624584-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini della determinazione dei soggetti aventi diritto al relativo indennizzo, il disposto contenuto nell'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 deve essere interpretato restrittivamente, alla luce del tenore dell'art. 34 della C.E.D.U., che inequivocabilmente esclude, dal novero degli aventi diritto, gli enti pubblici o le loro articolazioni amministrative, prevedendo quali "vittime della violazione" esclusivamente "le persone fisiche, i gruppi d'individui e le organizzazioni non governative", né una tale interpretazione, in applicazione della richiamata regola di conformazione, risulta in contrasto con il testo della norma stessa ovvero con i principi fondamentali dell'ordinamento interno, limitando invece l'ambito di applicazione delle garanzie assicurate dalla citata Convenzione europea, e quindi l'area di operatività della legge n. 89 del 2001, ai rapporti tra le persone, individualmente considerate o nelle formazioni collettive da esse costituite secondo legge, con i poteri statali o pubblici e con esclusione dei rapporti tra pubblici poteri.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)