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Sez. 1, Sentenza n. 7448 del 12/08/1996 (Rv. 499166 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Ordinanza declinatoria di competenza - Impugnabilità - Reclamo al tribunale - Ammissibilità - Ricorso diretto per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499166-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

L'ordinanza resa dal pretore sulla domanda di provvedimento cautelare, anche in caso di declinatoria della competenza, è reclamabile davanti al tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., nel testo fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 1994 (d'immediata operatività nei giudizi in corso), e, quindi, si sottrae al ricorso per cassazione, pure con riferimento alla pronuncia accessoria inerente alle spese del procedimento. (V.Sent. n. 253, 1994, Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 8, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)