Sez. 1, Sentenza n. 48885 del 16/10/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 258120 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Reati fallimentari - Individuazione del requisito temporale ai fini del comma quarto dell'art. 657, cod. proc. pen. per un reato - Data della sentenza dichiarativa del fallimento - Rilevanza - Esclusione - Momento di accertamento della condotta - Necessità .
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
In tema di esecuzione, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 657, comma quarto cod. proc. pen., in caso di reati fallimentari, per l'individuazione del requisito temporale della espiazione della pena rispetto al reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, rileva non già la data della sentenza dichiarativa di fallimento ma quella di esecuzione delle condotte criminose.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)