Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 12/11/1971 Ud. (dep. 16/03/1972) Rv. 120476 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO - OFFESA AD UN TERZO - LEGAME DI PARENTELA O AMICIZIA CON L'AGENTE(NELLA SPECIE: CONVIVENZA MORE UXORIO) - CONFIGURABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO - OFFESA AD UN TERZO - LEGAME DI PARENTELA O AMICIZIA CON L'AGENTE(NELLA SPECIE: CONVIVENZA MORE UXORIO) - CONFIGURABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Ai fini della sussistenza della provocazione, l'offesa puo anche esser rivolta ad un terzo e valere a dar vita all'attenuante ove il colpevole si trovi ad essere legato al terzo da un peculiare rapporto di parentela o di amicizia o comunque affettivo, di portata tale da giustificare, secondo le norme della civile convivenza, l'insorgere dello stato d'ira. Tale valore giustificativo deve essere riconosciuto al rapporto affettivo che si viene a creare a seguito di un fidanzamento ed ancor piu di una convivenza more uxorio, perche essa crea una comunione degli spiriti di portata tale per cui le due persone sono naturalmente portate a sentire come offesa propria l'attacco mosso alla dignita ed alla reputazione dell'altra.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)