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Sez. L, Sentenza n. 4596 del 21/02/2024 (Rv. 670150-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Dipendenti delle società del gruppo Poste Italiane - Obbligo di versamento della cd. contribuzione minore (CIGO, CIGS e mobilità) - Periodo anteriore all'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-21
Alla data
2000-06-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670150-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali in favore dei dipendenti delle società del gruppo di Poste italiane (tra cui Postel S.p.A.), non sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione cd. minore, nello specifico CIGO, CIGS e mobilità, per il periodo anteriore all'istituzione, con d.m. del 24 gennaio 2014, dei fondi di solidarietà bilaterale, in quanto la disciplina applicabile fino all'introduzione di detti fondi disciplinava, in modo autonomo e completo, per tale platea di lavoratori, l'intera materia della previdenza ed assistenza, rendendo per essi inoperante il regime gestito dall'INPS.

Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 6 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 7 com. 9, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 8, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 28 CORTE COST., DM min. LSO 24/01/2014, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)