Sez. 2, Sentenza n. 930 del 17/05/1967 Ud. (dep. 26/09/1967) Rv. 105511 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo, anche se successivamente ritrattata, puo costituire fonte di convincimento quando, attraverso una severa disamina, appaia seria e inconfutabile e sia accompagnata da elementi di fatto che, ad essa ricollegandosi, ne confermino la veridicita. (Conf 104892, 104371, 104308, 103857, 103302, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)