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Sez. 3, Sentenza n. 496 del 13/02/1968 (Rv. 331545 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI DUE CONDUCENTI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331545-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI DUE CONDUCENTI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*

Nel caso di scontro di autoveicoli, la colpa esclusiva di uno dei due conducenti puo ritenersi soltanto quando nella condotta dell'altro non possa ravvisarsi la minima infrazione alle norme sulla circolazione e alle regole della comune prudenza. (V. 552-66, massima n. 321103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)