Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 359 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15917
- Processo penale
- Disciplina transitoria
- Procedimento in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice
- Competenza pretorile
- Istruzione sommaria
- Incompatibilità del giudice che abbia già esercitato le funzioni di P.M. o comunque funzioni istruttorie
- Omessa previsione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 241 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha già esercitato funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;
punto 2
Considerato che la questione sollevata è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione, elementi di novità che possano ora indurre la Corte a diversa decisione,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze