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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 359 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-11, depositata il 1990-07-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:359
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15917

  • Processo penale
  • Disciplina transitoria
  • Procedimento in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice
  • Competenza pretorile
  • Istruzione sommaria
  • Incompatibilità del giudice che abbia già esercitato le funzioni di P.M. o comunque funzioni istruttorie
  • Omessa previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 180/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 241 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha già esercitato funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;
punto 2
Considerato che la questione sollevata è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione, elementi di novità che possano ora indurre la Corte a diversa decisione,

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze