Sez. L - , Sentenza n. 37 del 03/01/2018 (Rv. 646621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Beneficio ex art. 6, comma 4 bis, d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. in l. n. 2 del 2009 - Applicabilità - Condizioni - Diritto a ripetere i contributi già versati - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma nella Regione Molise, l’art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, che prevede la possibilità di definizione della propria posizione previdenziale e tributaria con il pagamento del quaranta per cento del dovuto, ha una “ratio” diversa rispetto a quella che informa in generale i provvedimenti di sanatoria, in quanto diretta ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché, in deroga al principio per cui la sanatoria non determina la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, si deve ritenere, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che chi ha interamente onorato il carico tributario o previdenziale possa ottenere l’eguale riduzione prevista per chi nulla ha pagato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)