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Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 21/02/1978 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138872 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AD ALCUNI DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 COD PEN - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138872-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AD ALCUNI DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 COD PEN - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Ai fini della sospensione condizionale della pena il giudice non e tenuto a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen potendo considerare nella motivazione solo quelli ritenuti prevalenti per la concessione o il diniego del beneficio: e pertanto legittimo il diniego della sospensione della pena, inflitta per emissione aggravata di assegni a vuoto, in base alla gravita del reato desunta dall'entita del fatto (importo e numero degli assegni) ed alla capacita a delinquere desunta dalla condotta susseguente al reato (mancato pagamento degli assegni stessi) essendo tali elementi sufficienti a giustificare la prognosi negativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)