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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 318 del 1983

Decisione
decisa il 1983-09-30, depositata il 1983-10-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:318
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14676

  • Imposta sull'incremento del valore degli immobili (in.v.im)
  • Effetti derivanti dalla svalutazione monetaria
  • Mancata previsione di meccanismi di compensazione adeguati
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. sotto il profilo che l'INVIM colpirebbe gli incrementi derivanti dalla svalutazione monetaria col solo inadeguato compenso, delle detrazioni previste dal citato art. 14, in quanto nei riguardi dell'art. 2, è priva di rilevanza dal momento che, nella specie non si tratta di conferimento o trasferimento del diritto di proprietà, mentre l'art. 14, a sua volta, è stato soppresso dall'art. 1 d.l. 12 novembre 1979, n. 571 conv. con modificazioni nella l. 12 gennaio 1980, n. 2. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 239/1983.

Norme impugnate

  • art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso proposto dalla S.r.l. "Venezia", iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979. Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Cremona - con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (in materia d'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), per pretesa violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.: deducendo in tal senso che l'INVIM colpirebbe "incrementi verificatisi soltanto per effetto della svalutazione", né vi porrebbe adeguato compenso con le "detrazioni previste dall'art. 14 del suddetto d.P.R. come sostituito dall'art. 8 della legge 16 dicembre 1977 n. 904"; ed aggiungendo, in particolar modo, che gli impugnati artt. 2 e 3 violerebbero il principio costituzionale d'eguaglianza, nonché l'art. 42 Cost., dal momento che la persona fisica verrebbe "colpita dall'imposta solo in occasione di un trasferimento", mentre "quella che si è associata con altra per formare una società" sarebbe incisa "anche se conserva i suoi beni per un decennio";
punto 2
ritenuto, inoltre, che nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 3
considerato che l'impugnazione dell'art. 2 non è rilevante ai fini del giudizio a quo, dal momento che nella specie non si tratta - come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione - di trasferimento o di conferimento del diritto di proprietà (ovvero di altro diritto reale), bensì di "applicazione dell'imposta per decorso del decennio", ai sensi del successivo art. 3; e che, del pari, si dimostra manifestamente inammissibile l'impugnazione dell'art. 14, poiché l'articolo stesso, già dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, è stato quindi soppresso dall'art. 1 del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2);
punto 4
considerato, d'altronde, che anche sulla predetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972 la Corte si è successivamente pronunciata nel senso della non fondatezza, mediante la sentenza n. 239 di quest'anno.
punto 5
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento agli artt. 3,42 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., sollevata con l'ordinanza predetta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze