Sez. L, Sentenza n. 7446 del 03/06/2000 (Rv. 537221 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordi sindacali ex art. 4 e 5 legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Accordo stipulato oltre il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione al sindacato della procedura di mobilità e successivamente all'intimazione dei licenziamenti - Inefficacia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi, la finalità degli accordi sindacali previsti degli art. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 è quella, rispettivamente, di evitare il ricorso al licenziamento collettivo e di individuare i lavoratori da licenziare; pertanto, non può riconoscersi efficacia ad un accordo sindacale intervenuto oltre il termine - previsto dal comma sesto del citato art. 4 - di quarantacinque giorni dalla comunicazione alle rappresentanze sindacali dell'avviamento della procedura di mobilità e dopo che il licenziamento sia stato già intimato.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)