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Sez. 1, Ordinanza n. 459 del 02/06/1983 (Rv. 428675 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REVOCATIVO DI UN PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI UN TERZO ARBITRO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DICHIARATIVO DELLA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO SUDDETTO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428675-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REVOCATIVO DI UN PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI UN TERZO ARBITRO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DICHIARATIVO DELLA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO SUDDETTO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il provvedimento giudiziale che dichiara l'inammissibilità o la improponibilità di un mezzo di gravame, qualunque sia la materia su cui incide, ha effetto "decisorio" su un diritto soggettivo, cioè sul "diritto soggettivo di natura processuale della parte a proporre il gravame e di conseguenza è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Ove ne ricorra l'ulteriore requisito della definitività o della mancata previsione di mezzi di gravame. È pertanto ricorribile per Cassazione il decreto del Presidente della Corte d'appello che dichiari inammissibile il reclamo proposto contro il provvedimento del Presidente del tribunale di revoca di un precedente provvedimento di nomina di un terzo arbitro.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)