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Sez. L, Sentenza n. 407 del 22/01/1986 (Rv. 444020 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - RICORSO PER CASSAZIONE DI QUEST'ULTIMO - RINUNCIA DEL DIFENSORE DELL'INPS AD AVVALERSI DEL CREDITO RELATIVO A DETTE SPESE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444020-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - RICORSO PER CASSAZIONE DI QUEST'ULTIMO - RINUNCIA DEL DIFENSORE DELL'INPS AD AVVALERSI DEL CREDITO RELATIVO A DETTE SPESE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*

Nel caso di ricorso per Cassazione del lavoratore soccombente nella controversia promossa per il conseguimento della pensione di Invalidità, la dichiarazione del difensore dell'i.N.P.S., contenuta nel controricorso di tale ente, di rinunciare ad avvalersi del credito relativo alle spese processuali, poste, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., a carico del lavoratore stesso, non comporta cessazione della materia del contendere quanto al motivo di ricorso concernente il regolamento delle spese, ove la dichiarazione anzidetta promani da difensore non investito di specifico potere dispositivo ai sensi dell'art. 84, secondo comma, cod. proc. civile. (Conf 2664/84, mass n 434691; (Conf 4921/83, mass n 429813; (Conf 4683/83, mass n 429574; (Conf 2659/83, mass n 427545; (Conf 1973/83, mass n 426823; (contra 2580/84, mass n 434596; (contra 2661/83, mass n 427546).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)