Sez. 2 - , Sentenza n. 14500 del 04/03/2020 Cc. (dep. 11/05/2020) Rv. 279196 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Accoglimento di richiesta precedentemente respinta sulla scorta dei medesimi elementi - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
È legittimo l'accoglimento di una richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche formulata dopo il rigetto di una precedente richiesta, in assenza di nuovi elementi ma in base ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, sempre che si tratti di elementi idonei a configurare una fattispecie di reato per la quale esse sono consentite. (Fattispecie in cui la richiesta di intercettazioni telefoniche era stata inizialmente ricondotta al delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. e, successivamente, a quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)