Sez. 3, Sentenza n. 805 del 05/02/1980 (Rv. 404246 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - FATTISPECIE (EFFICACIA DI GIUDICATO DI UNA STATUIZIONE CONTENUTA NELLA PRECEDENTE CAUSA NELLA CAUSA SUCCESSIVA; ESCLUSIONE DIPENDENTE DALLA PARTECIPAZIONE A QUEST'ULTIMA DI UN TERZO SOGGETTO ESTROMESSO DALLA PRIMA).*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - FATTISPECIE (EFFICACIA DI GIUDICATO DI UNA STATUIZIONE CONTENUTA NELLA PRECEDENTE CAUSA NELLA CAUSA SUCCESSIVA; ESCLUSIONE DIPENDENTE DALLA PARTECIPAZIONE A QUEST'ULTIMA DI UN TERZO SOGGETTO ESTROMESSO DALLA PRIMA).*
L'autorita del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'Azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identita di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, si e negato che una statuizione contenuta nella precedente causa potesse avere efficacia di giudicato nella seconda, avendo a questa partecipato, oltre alle due parti del primo giudizio, anche un terzo soggetto, che da detto primo giudizio era stato invece estromesso). (Conf 4602/77, mass n 388209; (Conf 3103/76, mass n 381880; (Conf 635/74, mass n 368442; (Conf 244/74, mass n 367859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)