Sez. 2, Sentenza n. 7652 del 21/04/2004 (Rv. 572229 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Obbligatorietà - Condizioni - Impugnazioni avverso lo stesso provvedimento - Necessità - Provvedimenti diversi - Discrezionalità della riunione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
L'art. 335 cod. proc. civ., che prevede la riunione obbligatoria delle impugnazioni, non trova applicazione qualora le impugnazioni investano non il medesimo provvedimento giurisdizionale ma provvedimenti diversi, che - seppure emessi nei confronti degli stessi contraddittori - concernano materie del contendere, distinte per "petita e per causae petendi", anche se tra loro collegate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)