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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30950 del 27/12/2017 (Rv. 647654 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Certificato di abitabilità - Funzione - Mancato rilascio in presenza delle condizioni legittimanti - Conseguenze - Rilascio in presenza di insanabili violazioni urbanistiche - “Aliud pro alio” - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647654-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di compravendita immobiliare, il certificato di abitabilità integra un requisito giuridico essenziale ai fini non solo del legittimo godimento, ma anche della normale commerciabilità del bene: pertanto, mentre ove ricorrano le condizioni per il suo conseguimento ed esso non sia stato rilasciato, ciò non determina, di per sé, un inadempimento, né giustifica la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno, si è, al contrario, in presenza di un inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di "aliud pro alio", se detto certificato sia stato formalmente rilasciato, ma l'immobile presenti insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)