Sez. L, Sentenza n. 2519 del 10/03/1987 (Rv. 451668 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - PRETESE RESTITUTORIE CONSEGUENTI ALLA RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE NELLA FASE DI GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - PRETESE RESTITUTORIE CONSEGUENTI ALLA RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE NELLA FASE DI GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
Sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica concernente le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, deve ritenersi che le stesse possono trovare ingresso nella fase di gravame, al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni (tale non essendo la sentenza assolutoria di riforma), in tal senso operando sia evidenti ragioni di economia processuale sia l'analogia con quanto stabilito dall'art. 96 secondo comma e dall'art. 402 primo comma cod. proc. civ.. rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronunzia di revocazione, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento. (Conf 6765/82, mass n 424399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)