diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21858 del 09/10/2020 (Rv. 659376 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Clausole contrattuali - Intenzione dei contraenti - Contratto rogato da un notaio - Rilevanza delle competenze di quest'ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659376-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'interpretazione delle clausole contrattuali, non assume rilievo la circostanza che queste ultime siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti e non quella del notaio che ha proceduto alla stipula. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ove, nell'interpretare l'atto pubblico costitutivo di una servitù di passaggio, il giudice aveva ritenuto che il riferimento ivi contenuto al transito sulla proprietà di "terzi" fosse stato consapevolmente usato dal notaio per indicare anche un fondo in comune alle parti contraenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)