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Sez. L, Sentenza n. 1726 del 08/03/1983 (Rv. 426578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IPOTESI LEGITTIMA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO DI LICENZIAMENTO - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IPOTESI LEGITTIMA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO DI LICENZIAMENTO - RAPPORTO.*

L'art. 2110, secondo comma, cod. civ., (e le clausole dei contratti collettivi che danno ad esso concreto contenuto) che consente il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi del suo stato di malattia oltre il cosiddetto periodo di comporto, integra una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro anche dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n. 604, avendo carattere di specialità ed operando su un piano diverso rispetto alla previsione del giustificato motivo obiettivo di licenziamento di cui all'ultima parte dell'art. 3 della stessa legge. (Conf 1168/82, mass n 419046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)