Sez. 5, Sentenza n. 46826 del 26/09/2024 Ud. (dep. 19/12/2024) Rv. 287324-01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO | Concessione del beneficio - Criteri di valutazione - Parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Ricorso ad altri criteri di valutazione - Natura del reato - Esclusione - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO
Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente).
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)