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Sez. L, Ordinanza n. 25528 del 24/09/2024 (Rv. 672473-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Spoil system ex artt. 162, comma 12, del regolamento regionale del Lazio n. 1 del 2002 e 53, comma 2, dello statuto della Regione Lazio - Applicabilità al direttore regionale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Clausola del contratto individuale che prevede la cessazione dell'incarico a fine legislatura - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672473-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

Il criterio del c.d. spoil system, per come previsto e disciplinato dagli artt. 162, comma 12, del regolamento regionale del Lazio n. 1 del 2002 e 53, comma 2, dello statuto della Regione Lazio, non si applica alla figura del direttore regionale, il quale non è un dirigente apicale di nomina politica fiduciaria, in quanto formalmente sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento del dirigente di dipartimento; perciò, la clausola del contratto individuale che prevede la cessazione dell'incarico a fine legislatura è nulla, perché contenente una previsione di decadenza automatica che contrasta con i principi desumibili dall'art. 97 Cost.

Costituzione art. 97 CORTE COST., Regolamento Regionale Lazio 06/09/2002 num. 1 art. 162 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)