Sez. L, Sentenza n. 1476 del 27/01/2015 (Rv. 634286 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Rapporto di lavoro qualificato come autonomo dalle parti - Denuncia e versamento dei relativi contributi - Successivo accertamento della natura subordinata - Conseguenza - Omissione contributiva ex art. 1, comma 217, lett. a) della legge n. 662 del 1996 - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il datore di lavoro che abbia denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, cosi come qualificato dalle parti, e abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell'art. 1, comma 217, lettera a), della suddetta legge e non giĆ per evasione contributiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)