diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5850 del 24/11/1976 Ud. (dep. 10/05/1977) Rv. 135818 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135818-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Si ha dolo eventuale allorquando l'agente, nel compiere un'Azione, si rappresenta gli effetti, piu o meno gravi, che ne possono derivare ed agisce in modo da non rendere palese di voler evitare l'evento maggiore, dimostrando cosi di accettarlo preventivamente e, quindi, di volerlo produrre. (nel caso di specie, l'imputato aveva esploso da brevissima distanza alcuni colpi di pistola nei confronti di una donna che, gettatasi ai suoi piedi, si rotolava convulsamente, sia per la paura, sia nel tentativo di indurre l'aggressore a desistere. Nell'affermare il principio di cui sopra, la Cassazione ha osservato che l'imputato, anche se la sua intenzione fosse stata quella di sparare al suolo, al solo scopo di incutere timore alla vittima, non pote non rappresentarsi la probabilita di attingerla quanto meno alle parti inferiori del corpo, dimostrando cosi di accettare il rischio dello evento piu grave e, cioe, di voler conseguire oltre al risultato minore (minaccia) anche quello maggiore (lesioni). (V mass n 134382).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)