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Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015 (Rv. 637327 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Notificazione al P.M. presso il tribunale - Necessità - Costituzione in giudizio - Legittimazione del P.G. - Sussistenza - Costituzione in sede di reclamo del P.M. - Rilevanza - Nullità della costituzione del P.M. - Configurabilità - Legittimazione del reclamante a far valere il vizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637327-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al quale spetta la legittimazione all'impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio di reclamo spetta al P.G., ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 12 del 1941, fermo restando che la costituzione in sede di reclamo del procuratore della Repubblica, in luogo del P.G., non determina la nullità della sentenza di secondo grado, ma soltanto la nullità della costituzione del P.M., della quale può dolersi esclusivamente il soggetto che avrebbe dovuto presenziare al giudizio, con conseguente carenza di interesse del reclamante a far valere il predetto vizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)