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Sez. 6, Sentenza n. 556 del 03/05/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118363 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE ESPRESSA DELLA DURATA DELLA PERMANENZA - EFFETTI - OMESSA CONTESTAZIONE DEL TERMINE FINALE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1971-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118363-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE ESPRESSA DELLA DURATA DELLA PERMANENZA - EFFETTI - OMESSA CONTESTAZIONE DEL TERMINE FINALE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

Se con il decreto di citazione a giudizio sia stato esplicitamente indicato il momento finale del fatto costituente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, e il giudice nel dibattimento non abbia contestato all'imputato il perdurare della violazione, si deve tener conto, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, del termine finale fissato nel decreto di citazione, e non anche del tempo successivo durante il quale la violazione si e protratta. Se invece nel decreto di citazione e indicata soltanto la data della denuncia, la contestazione comprende anche l'eventuale condotta antigiuridica successiva alla denuncia stessa, poiche la denuncia non interrompe la permanenzĂ  in tal caso la permanenza nel reato cessa alla data della sentenza di condanna di primo grado. (V 108949, 107661, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)