Sez. U, Sentenza n. 6667 del 02/06/1992 (Rv. 477491 - 01)
Industria - Ordinamento amministrativo - Amministrazione governativa - Ministero dell'Industria | Poteri di vigilanza e controllo o omissioni ed inesattezze di informazioni su una società fiduciaria - Responsabilità per i danni subiti dai privati nei loro risparmi affidati a tale società - Questioni circa la configurabilità e sussistenza di posizioni di diritto soggettivo - Attinenza al fondamento nel merito della domanda - Deducibilità con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione.
Industria - Ordinamento amministrativo - Amministrazione governativa - Ministero dell'Industria
Qualora i privati, che abbiano affidato la gestione dei loro risparmi ad una società fiduciaria, agiscano davanti al giudice ordinario nei confronti del Ministro dell'industria, per il risarcimento del danno che assumano loro derivato da negligenze o leggerezze commesse dal convenuto nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo, ovvero per effetto di omissioni od inesattezze d'informazione, le questioni circa la configurabilità in astratto, e la sussistenza in concreto, in capo agli istanti, di posizioni di diritto soggettivo, suscettibili di tutela risarcitoria, attengono, anche in considerazione della non inclusione di detti privati fra i destinatari di quei poteri autoritativi, al fondamento nel merito della domanda, e, pertanto, non sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)