Sez. 1, Sentenza n. 8903 del 17/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170666 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE ANTE DIEM PER MANCATA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - FATTISPECIE: RICORSO PROPOSTO, CON MOTIVI CONTESTUALI, IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA IN UDIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE ANTE DIEM PER MANCATA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - FATTISPECIE: RICORSO PROPOSTO, CON MOTIVI CONTESTUALI, IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA IN UDIENZA.*
È inammissibile l'impugnazione i cui motivi siano stati presentati prima che sia stata depositata la sentenza contenente la motivazione. Trattasi, infatti, di motivi di gravame ante diem sicché essi non possono ritenersi specifici, in violazione dell'art. 201, settimo comma cod. proc. pen.. (nella specie il difensore dell'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, con atto 20 febbraio 1982, avverso la decisione pronunciata dal giudice d'appello all'udienza del 19 febbraio 1982, cioè il giorno precedente, deducendo, con contestuali motivi motivazione illogica, contraddittoria ed erronea, travisamento dei fatti, omessa valutazione di elementi decisivi ecc...). (V mass n 145190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)