Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 12/10/2023 Cc. (dep. 23/01/2024) Rv. 285743-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Memorie ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. su temi nuovi non introdotti con l’atto introduttivo – Legittimità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di esecuzione non è consentito estendere, con le memorie di parte di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., l'ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato dall'atto introduttivo della procedura.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)