Sez. L, Sentenza n. 600 del 24/01/1984 (Rv. 432839 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 5, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) ha adottato un'apposita definizione del lavoro straordinario (e, quindi, del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, talché anche il rinvio che il successivo art. 17 opera all'art. 5, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definizione. Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio, e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione, restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile. (Conf 5966/83, mass n 430793; (Conf 3286/83, mass n 428178; (Conf 3283/83, mass n 428177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)