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Sez. L, Sentenza n. 8339 del 03/05/2004 (Rv. 572544 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti - Cancellazione d'ufficio - Ripetizione dei contributi - Presupposti - Disciplina speciale ex legge n. 21 del 1986 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572544-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

La legge 29 gennaio 1986, n. 21, art. 32, comma terzo, prevede espressamente, in tema di restituzione dei contributi, soggettivi e integrativi, indebitamente versati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a seguito di cancellazione d'ufficio dalla Cassa in conseguenza della mancata l'opzione ai sensi dell'art. 32 della legge n. 21, la restituzione, a norma dell'art. 21, comma primo, dei contributi soggettivi versati a norma dell'art. 10, non già dei contributi integrativi di cui al successivo art. 11, con le maggiorazioni, previste contestualmente, in guisa di effetto automatico, "degli interessi legali dal 1.ò gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data". Non rileva né la buona, (o mala) fede dell'accipiens, né l'imputazione degli atti o comportamenti all'una o all'altra parte, quale l'imputazione della mancata opzione, derogando, la menzionata disciplina, per l'evidente specialità, alla corrispondente disciplina generale (art. 2033 cod. civ.) che, in tema di indebito oggettivo, prevede il dritto del solvens soltanto agli interessi legali, a far tempo, peraltro, dalla domanda, se l'accipiens è in buona fede - (Nella specie, la S.C., sul presupposto che la Cassa ricorrente aveva riconosciuto di dovere non solo i contributi soggettivi, ma anche i contributi integrativi, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la Cassa di Previdenza alla restituzione dei contributi soggettivi ed integrativi, indebitamente versati dalla controparte a seguito della cancellazione d'ufficio dalla Cassa medesima in dipendenza dell'iscrizione nell'albo relativo ad altra professione e della mancata opzione, maggiorati degli interessi legali dal 1.ò gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, e di quant'altro dovuto a norma dell'art. 21, primo comma., della legge n. 21 del 1986).

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 32 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)