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Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 04)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Operatività - Effetto automatico - Esclusione - Mancata richiesta rimborso indennità da parte dell'assicuratore - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno nella sua totalità - Rilevanza riscossione indennità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649587-04

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)