Sez. 5, Sentenza n. 316 del 28/01/1997 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 208171 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Richiesta formulata in relazione a una determinata sentenza - Condanne successive alla richiesta - Ostatività al beneficio - Esclusione - Periodo di tempo necessario per potere proporre la richiesta - Decorrenza - È quella del momento nel quale la pena riportata nella sentenza cui si riferisce la richiesta risulta eseguita o si sia in altro modo estinta.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
Poiché alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza cui specificamente la richiesta di riabilitazione si riferisce, per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell'art. 179 cod. pen., può essere presa in esame la richiesta (di norma cinque anni o, in caso di recidiva, dieci anni) occorre fare riferimento al momento in cui risulti eseguita o si sia in altro modo estinta la pena principale portata dalla sentenza per cui la riabilitazione è stata chiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)