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Sez. 2, Sentenza n. 28780 del 22/06/2016 Ud. (dep. 11/07/2016) Rv. 267481 - 01

UDIENZA PRELIMINARE | Richiesta di traduzione dell'imputato detenuto all'udienza - Omessa traduzione - Nullità assoluta - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267481-01

UDIENZA PRELIMINARE

La mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile della richiesta di rinvio a giudizio solo nell'ipotesi in cui la richiesta dell'imputato sia stata presentata in tempo utile per disporre ed effettuare la traduzione all'udienza camerale. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la nullità, avendo l'imputato richiesto la traduzione nel pomeriggio del giorno precedente l'udienza, in orario di chiusura della cancelleria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)