Legge quadro sul pubblico impiego
Testo in vigore al
Titolo I. Assetto della disciplina del pubblico impiego
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
2. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 7
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Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.