Sez. 3 - , Sentenza n. 3021 del 08/02/2018 (Rv. 647938 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE | Intervento nell’esecuzione forzata - Notifica della cartella di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE
L'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c., l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la "ratio" dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)