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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021 (Rv. 661799 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Compensazione – Limite – Art. 9, comma 2, d.l. n. 35 del 2013 – Innalzamento – Conseguenze – Trattamento sanzionatorio – Principio del “favor rei” - Applicabilità.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661799-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

L'innalzamento (da euro 516.546, 90 a euro 700.000, 00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv, in l. n. 64 del 2013, ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)