Sez. 1, Sentenza n. 4232 del 20/06/1983 (Rv. 429159 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO - TERMINI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO - TERMINI - DECORRENZA.*
La riproposizione dell'atto di appello inammissibile o improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta pronuncia giudiziale di inammissibilità od improcedibilità, è soggetta, in difetto di notificazione della sentenza impugnata, al termine breve decorrente dalla data di notificazione della impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione deve ritenersi equipollente, ai fini della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza medesima. (V 3111/82, mass n 421045).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)