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Sez. L, Sentenza n. 758 del 18/02/1977 (Rv. 384355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE DELL'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE DELL'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*

Il termine per proporre impugnazione previsto dall'art 325 cod proc civ, quando la parte si e costituita in giudizio con l'assistenza di un procuratore, decorre dalla notificazione della sentenza al procuratore, la quale non puo essere sostituita da altra modalita di notificazione ne da una diversa conoscenza che il procuratore abbia della sentenza. Pertanto, quando la sentenza sia stata notificata personalmente alla parte, nonostante questa sia stata assistita in giudizio da procuratore regolarmente costituito, il termine per impugnare e quello di un anno dal deposito della sentenza previsto dall'art 327 cod proc civ per le sentenze non notificate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)