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Sez. T, Sentenza n. 1733 del 26/01/2026 (Rv. 677737-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Presupposto impositivo realizzato dalla società - Cartella notificata alla società e non impugnata - Legittimazione del socio ad eccepire l'intimazione di pagamento - Violazione del beneficio di preventiva escussione - Onere della prova a carico dell'amministrazione.
Stato
decisa il 2026-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677737-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società, destinataria della notifica di una cartella rimasta non impugnata, il socio può impugnare l'atto successivo e, in particolare, l'intimazione di pagamento, eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, spettando all'amministrazione creditrice provarne l'incapienza, totale o parziale, ove non provata aliunde in modo certo.

Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)