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Sez. 3, Sentenza n. 6328 del 28/05/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208696 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Determinato da adesione a sciopero proclamato dalla categoria - Rinvio del dibattimento - Avviso al difensore stesso della data della nuova udienza - Omissione - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208696-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore (tale deve considerarsi l'adesione allo sciopero proclamato dalla categoria perché espressione di un diritto costituzionalmente tutelato), l'omessa notifica allo stesso della data di fissazione della nuova udienza dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile inquadrabile nelle previsioni dell'art. 179 cod.proc.pen.. Tale nullità rende invalidi gli atti consecutivi dipendenti (art. 185 comma 1 cod.proc.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 179, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)