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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 10 del 1985

Decisione
decisa il 1985-01-18, depositata il 1985-01-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:10
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10685

  • Edilizia e urbanistica
  • Edificazione senza concessione edilizia
  • Identità di sanzioni per casi che si assumono diversi
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui assoggetta alla stessa sanzione coloro che, avendo edificato senza la preventiva concessione, pongono, purtuttavia, in essere due attività sostanzialmente diverse quanto all'entità del danno, in quanto la medesima questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte, sulla scia della consolidata giurisprudenza in ordine alla censurabilità delle scelte del legislatore in materia di configurazione delle fattispecie criminose e di previsione delle correlative pene solo allorché esse diano luogo a sperequazioni di tale gravità da risultare palesemente inique. - O. n. 84 del 1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) promossi con due ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 dal pretore di Laurenzana nei procedimenti penali a carico di Romano Biagio e Petrone Fortunato Donato ed altri, iscritte ai nn. 335 e 336 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno, 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri: udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Laurenzana con due ordinanze emesse entrambe il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. 1983) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto, assoggettando alla stessa sanzione chi, pur senza la preventiva concessione, abbia tuttavia edificato nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, e chi, invece, munito o meno di concessione edilizia, abbia violato le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico, pone quoad poenam sullo stesso piano due attività sostanzialmente diverse.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 1984, sulla scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla censurabilità delle scelte del legislatore in materia di configurazione delle fattispecie criminose e di previsione delle correlative pene solo allorché esse diano luogo a sperequazioni di tali gravità da risultare palesemente inique; che il giudice a quo non prospetta in questa sede motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Laurenzana con ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. del 1983). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze