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Sez. 4 - , Sentenza n. 25104 del 03/06/2021 Cc. (dep. 01/07/2021) Rv. 281493 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudicato cautelare - Elemento nuovo rilevante - Consulenza tecnica che riesamini un accertamento di fatto già valutato - Deposito entro il termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281493-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari, la consulenza tecnica che chiarisca un tema già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatosi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, soltanto se depositata prima della scadenza del termine di chiusura delle indagini preliminari, essendo altrimenti inutilizzabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)