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Sez. U - , Ordinanza n. 22375 del 15/10/2020 (Rv. 659040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decreto del Consiglio di Stato di liquidazione del compenso del verificatore - Ricorso per cassazione per violazione di legge o per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In tema di sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del verificatore per violazione di legge, anche ove proposto al solo fine di denunciare l'abnormità del provvedimento per intervenuta decadenza, ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, né, in tal caso, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale, non venendo in rilievo una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, bensì la prospettazione di "errores in procedendo o in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 66, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)